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Ordinanza — n. 38112/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38112/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCICCHITANO STEFANO nato a CROTONE il 09/02/1994 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Sc,Kicchitano; rilevato che, con un unico motivo, l'impugnazione censura la sentenza di condanna per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere affermato la responsabilità dell'imputato senza offrire una adeguata spiegazione, in rapporto alle emergenze istruttorie, delle ragioni per cui siano stati ritenuti sussistenti la violazione delle prescrizioni della misure di prevenzione e l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice; ritenuto che le relative doglianze siano state dedotte in maniera assolutamente generica, senza la enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto idonee a sostenerle; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38112/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Sc,Kicchitano; rilevato che, con un unico motivo, l'impugnazione censura la sentenza di condanna per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere affermato la responsabilità dell'imputato senza offrire una adeguata spiegazione, in rapporto alle emergenze istruttorie, delle ragioni per cui siano stati ritenuti sussistenti la violazione delle prescrizioni della misure di prevenzione e l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice; ritenuto che le relative doglianze siano state dedotte in maniera assolutamente generica, senza la enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto idonee a sostenerle; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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difetto di motivazione nonostante le contrarie riserve mediche indennità per il danno soggettivo capacità di stare in giudizio responsabilità oggettiva semplice elemento soggettivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCICCHITANO STEFANO nato a CROTONE il 09/02/1994 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Sc,Kicchitano; rilevato che, con un unico motivo, l'impugnazione censura la sentenza di condanna per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere affermato la responsabilità dell'imputato senza offrire una adeguata spiegazione, in rapporto alle emergenze istruttorie, delle ragioni per cui siano stati ritenuti sussistenti la violazione delle prescrizioni della misure di prevenzione e l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice; ritenuto che le relative doglianze siano state dedotte in maniera assolutamente generica, senza la enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto idonee a sostenerle; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il