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Ordinanza — n. 38111/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38111/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRA ALESSANDRO nato a CERIGNOLA il 14/01/1981 avverso l'ordinanza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; c Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Morra; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da talune circostanze ritenute indicative, in maniera niente affatto illogica, dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Morra è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (quali la distanza temporale tra il furto del documento poi contraffatto, avvenuto nel 2012, il compimento della rapina nel 2016 e l'uso del documento falso nel 2018, durante la sua latitanza, mancando qualunque elemento dimostrativo di una preordinazione dell'acquisizione della disponibilità del documento già al momento della rapina, essendo lo stato di latitanza insorta due anni dopo di essa); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali (come quelle tratte dagli atti del procedimento cautelare, inaccessibili a questo Collegio) e, comunque, si limitino a riproporre profili (quali la prossimità temporale tra le violazioni e tra la presumibile data di falsificazione del documento e quella della latitanza, cui l'alterazione sarebbe stata strumentale) che sono stati già adeguatamente scrutinati (v. supra) dalla Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua e logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez.

Parole chiave

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furto di lieve entità momento del reato usurpazione d'identità permesso di promuovere un procedimento penale licenziamento per furto rapina qualificata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRA ALESSANDRO nato a CERIGNOLA il 14/01/1981 avverso l'ordinanza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; c Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Morra; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da talune circostanze ritenute indicative, in maniera niente affatto illogica, dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Morra è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (quali la distanza temporale tra il furto del documento poi contraffatto, avvenuto nel 2012, il compimento della rapina nel 2016 e l'uso del documento falso nel 2018, durante la sua latitanza, mancando qualunque elemento dimostrativo di una preordinazione dell'acquisizione della disponibilità del documento già al momento della rapina, essendo lo stato di latitanza insorta due anni dopo di essa); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali (come quelle tratte dagli atti del procedimento cautelare, inaccessibili a questo Collegio) e, comunque, si limitino a riproporre profili (quali la prossimità temporale tra le violazioni e tra la presumibile data di falsificazione del documento e quella della latitanza, cui l'alterazione sarebbe stata strumentale) che sono stati già adeguatamente scrutinati (v. supra) dalla Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua e logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive finiscono per connotarsi in termini essenzialmente rivalutativi (avendo la Corte spiegato che il rapporto tra la contraffazione e la latitanza non implichi, necessariamente, che l'alterazione del documento fosse già stata programmata al momento della rapina); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto aspecifico, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende