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Ordinanza — n. 38110/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO NATALE nato a ROSSANO il 03/01/1967 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Natale De Martino; rilevato che il ricorrente, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, vi ha validamente rinunciato (v. dichiarazione in atti); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Natale De Martino; rilevato che il ricorrente, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, vi ha validamente rinunciato (v. dichiarazione in atti); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale conseguenze del ritiro condanna al pagamento pecuniario rinuncia alle prestazioni d'assicurazione ripetibili dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO NATALE nato a ROSSANO il 03/01/1967 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Natale De Martino; rilevato che il ricorrente, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, vi ha validamente rinunciato (v. dichiarazione in atti); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2