Italian Court dismisses appeal against conviction for knife carrying, citing lack of justified reason and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Walid Ouej inadmissible, rejecting all three grounds challenging the lower court's sentencing. The court found the defendant's claim of fear for personal safety unfounded due to a lack of concrete evidence and ruled that self-defense does not constitute a justified reason for carrying a weapon. Furthermore, the court affirmed the exclusion of the minor circumstances mitigation given the defendant's multiple prior criminal records indicating poor self-control, and noted the logical inconsistency in arguing for non-punishment while simultaneously claiming minor offense status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 63 cod. pen.: The court holds that a subjective fear of aggression without concrete factual basis does not justify carrying a weapon, and that a history of prior convictions precludes the application of the minor circumstances mitigation under Article 63.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUEJ WALID nato il 07/11/1990 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 92.)• Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Walid Ouej; ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la ritenuta assenza di un giustificato motivo per il porto del coltello o comunque la mancata rilevanza riconosciuta al timore dell'agente di essere oggetto di un'aggressione, sia manifestamente infondato, tenuto conto che la difesa personale non integra, come correttamente osservato dai Giudici di merito, un giustificato motivo e che la convinzione dell'agente di essere vittima di aggressioni non è stata fondata su alcun elemento concreto; ritenuto che il secondo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dell'indirizzo accolto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attenuante in parola può essere esclusa quando, oltre alla non modesta entità della condotta (nella specie motivatamente ritenuta a partire dalle dimensione dell'arma), l'agente annoveri, come nel caso considerato, una pluralità di precedenti penali, indicativi di uno scarso autocontrollo (cfr.
Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01); ritenuto, infine, che anche il terzo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata logicamente ritenuto che l'esclusione della lieve entità del fatto dovesse condurre a escludere, a fortiori, la particolare tenuità del medesimo (così Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02): profilo sul quale, peraltro, il ricorso non si è in alcun modo soffermato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.