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Ordinanza — n. 38106/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are specific but not compared to the lower court's detailed factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38106/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred by finding no justified reason for carrying a knife, despite the appellant's profession as a cook, and failed to recognize mitigating circumstances due to prior criminal record. The court rejected these claims because the appeal's specific arguments were not properly compared against the lower court's detailed factual description of the appellant's conduct and reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on violation of law or defect of reasoning is inadmissible if the specific grounds raised are not logically compared with the specific factual findings and reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal violation of law defect of reasoning specific grounds comparison factual findings analysis porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Jix Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO FRANCESCO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 10/07/1971 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; r1 k i Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cardillo; ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la ritenuta assenza di un giustificato motivo per il porto del coltello, nonostante la professione di cuoco svolta dall'imputato, sia aspecifico, non essendosi il ricorso confrontato con la puntuale motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, con il passaggio in cui era stata descritta la condotta di Cardillo, rinvenuto dalle Forze dell'ordine mentre brandiva il coltello e pronunciava frasi sconnesse dal tenore minaccioso: contegno ritenuto, non illogicamente, incompatibile con la versione resa dall'imputato circa la necessità di servirsi del coltello per ragioni domestiche; ritenuto che il secondo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dell'indirizzo accolto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attenuante in parola può essere esclusa quando, oltre alla non modesta pericolosità della condotta (nella specie motivatamente ritenuta), l'agente annoveri, come nel caso considerato, precedenti penali specifici o, comunque, di matrice violenta (cfr.

Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01); ritenuto, infine, che anche il terzo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata sospensione condizionale della pena sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata dato conto, con motivazione adeguata, della relativa decisione, fondata sulla negativa valutazione di personalità dell'imputato in ragione dei precedenti penali, specifici o comunque gravi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Jix Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.