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Ordinanza — n. 38105/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court held false declaration of employment constitutes material falsity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mohamed Amine El Baciri inadmissible regarding a conviction for falsity. The appellant argued the conduct constituted non-punishable ideological falsity rather than material falsity. The court rejected this, ruling that declaring an employment relationship when the company did not exist amounts to material falsity.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: A declaration of an employment relationship is punishable as material falsity even if the employer entity did not exist or was non-operational.

Parole chiave

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material falsity ideological falsity employment declaration non-existent company criminal appeal inadmissibility d.lgs 286/1998 codice di procedura penale falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Amine El Baciri; rilevato che, con un unico motivo, l'impugnazione censura la sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BACIRI MOHAMED AMINE nato il 08/01/1985 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Amine El Baciri; rilevato che, con un unico motivo, l'impugnazione censura la sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere i Giudici di merito errato nel ritenere integrata la fattispecie in questione benché la condotta ascritta all'imputato configurasse un'ipotesi di falsità ideologica e, dunque, non punibile ai sensi della citata disposizione incriminatrice, concernente le sole ipotesi di falsità materiale; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avuto riguardo alla condivisibile affermazione della Corte di appello secondo cui ricorre un falso materiale anche nei casi in cui un atto sia formato in totale assenza dei relativi presupposti (cfr.

Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, in motivazione), come nel caso dell'inesistenza, intesa come non operatività, dell'impresa che si dichiari falsamente abbia assunto il lavoratore alle proprie dipendenze; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decis