Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38103/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38103/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERCIO ALFIO nato a LENTINI il 31/05/1978 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alfio Guercio; ritenuto che il primo motivo, con il quale esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la qualificazione dell'arma rinvenuta come clandestina, sia in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall'art. 23, legge 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 - 01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38103/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23, legge 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 - 01;

Parole chiave

Generato dall'IA
violazioni della legge sulle armi arma personale modificazione architettonica traffico aggravato di stupefacenti trasformazione sotto controllo doganale esplosivi e articoli pirotecnici
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERCIO ALFIO nato a LENTINI il 31/05/1978 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alfio Guercio; ritenuto che il primo motivo, con il quale esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la qualificazione dell'arma rinvenuta come clandestina, sia in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall'art. 23, legge 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 - 01;

Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, Piserchia, Rv. 249757 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata dato conto, con motivazione adeguata, della relativa decisione, fondata sulla negativa valutazione di personalità dell'imputato in ragione di un precedente penale, delle modalità della condotta (essendo l'arma pronta all'uso, con il colpo in canna) e del comportamento processuale e non essendo richiesto al giudice di merito, per consolidata giurisprudenza di legittimità, una analitica disamina di tutte le circostanze eventualmente dedotte dall'imputato per giustificare la applicazione della misura di favore, ben potendo la relativa motivazione basarsi su quelle ritenute più rilevanti nell'ambito del discrezionale apprezzamento al medesimo riservato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così