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Ordinanza — n. 38101/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38101/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIJERA LAMIN nato il 17/01/2000 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 423-bis cod. pen.; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Lamin Kijera; rilevato che l'impugnazione deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per non avere i Giudici di merito compiuto un corretta accertamento dell'elemento soggettivo, nella specie costituito dalla volontà di danneggiare le strutture del Centro di accoglienza che aveva respinto l'imputato e non certo di cagionare un incendio, sicché l'ipotesi delittuosa nella specie configurabile avrebbe dovuto essere quella prevista dall'art. 424 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, non ravvisandosi i profili di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione denunciati, avendo la Corte di appello offerto adeguata spiegazione della ricostruzione compiuta in fatto in relazione all'elemento soggettivo e alla conseguente qualificazione della condotta, ponendo in rilievo, con motivazione congrua e logica, la circostanza che l'imputato avesse appiccato il fuoco in più punti tra le sterpaglie presenti in loco, certamente rappresentandosi che, in ragione delle alte temperature e del vento, le fiamme si sarebbero propagate con facilità e che non sarebbero state facilmente estinte, come poi effettivamente avvenuto, prevedendo che le stesse agissero con furia distruttrice nei dintorni e, dunque, facendo proprio quel risultato offensivo (potendo l'invocata fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen. configurarsi solo quando l'incendio sia conseguenza non voluta della condotta intesa a danneggiare la cosa altrui: v. ex plurimis Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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art. 423-bis cod. pen, art. 424 cod. pen; Ordinanza — n. 38101/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 423-bis cod. pen.; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Lamin Kijera; rilevato che l'impugnazione deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per non avere i Giudici di merito compiuto un corretta accertamento dell'elemento soggettivo, nella specie costituito dalla volontà di danneggiare le strutture del Centro di accoglienza che aveva respinto l'imputato e non certo di cagionare un incendio, sicché l'ipotesi delittuosa nella specie configurabile avrebbe dovuto essere quella prevista dall'art. 424 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, non ravvisandosi i profili di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione denunciati, avendo la Corte di appello offerto adeguata spiegazione della ricostruzione compiuta in fatto in relazione all'elemento soggettivo e alla conseguente qualificazione della condotta, ponendo in rilievo, con motivazione congrua e logica, la circostanza che l'imputato avesse appiccato il fuoco in più punti tra le sterpaglie presenti in loco, certamente rappresentandosi che, in ragione delle alte temperature e del vento, le fiamme si sarebbero propagate con facilità e che non sarebbero state facilmente estinte, come poi effettivamente avvenuto, prevedendo che le stesse agissero con furia distruttrice nei dintorni e, dunque, facendo proprio quel risultato offensivo (potendo l'invocata fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen. configurarsi solo quando l'incendio sia conseguenza non voluta della condotta intesa a danneggiare la cosa altrui: v. ex plurimis Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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incendio intenzionale aggravato danni da incendio istigazione e aiuto al suicidio lotta contro gli incendi minaccia non comprovata pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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art. 423-bis cod. pen
art. 424 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIJERA LAMIN nato il 17/01/2000 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 423-bis cod. pen.; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Lamin Kijera; rilevato che l'impugnazione deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per non avere i Giudici di merito compiuto un corretta accertamento dell'elemento soggettivo, nella specie costituito dalla volontà di danneggiare le strutture del Centro di accoglienza che aveva respinto l'imputato e non certo di cagionare un incendio, sicché l'ipotesi delittuosa nella specie configurabile avrebbe dovuto essere quella prevista dall'art. 424 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, non ravvisandosi i profili di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione denunciati, avendo la Corte di appello offerto adeguata spiegazione della ricostruzione compiuta in fatto in relazione all'elemento soggettivo e alla conseguente qualificazione della condotta, ponendo in rilievo, con motivazione congrua e logica, la circostanza che l'imputato avesse appiccato il fuoco in più punti tra le sterpaglie presenti in loco, certamente rappresentandosi che, in ragione delle alte temperature e del vento, le fiamme si sarebbero propagate con facilità e che non sarebbero state facilmente estinte, come poi effettivamente avvenuto, prevedendo che le stesse agissero con furia distruttrice nei dintorni e, dunque, facendo proprio quel risultato offensivo (potendo l'invocata fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen. configurarsi solo quando l'incendio sia conseguenza non voluta della condotta intesa a danneggiare la cosa altrui: v. ex plurimis Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così