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Ordinanza — n. 38100/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38100/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38100/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE ANDREA nato a ROMA il 13/01/1973 avverso l'ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Perrone; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la decisione di rigettare l'istanza di detenzione domiciliare, che non avrebbe tenuto conto della presenza di una serie di indicatori predittivi favorevoli (la risalenza temporale della maggior parte dei precedenti, lo svolgimento di un'attività lavorativa saltuaria e la percezione del reddito di cittadinanza, idoneo a garantirgli una stabile fonte di reddito lecito, la disponibilità di un'abitazione presso la quale avrebbe già fruito di altra misura); ritenuto che tali censure non siano ammesse in sede di legittimità, in quanto chiaramente rivalutative dell'apprezzamento compiuto dall'ordinanza impugnata con motivazione congrua e logica, avendo il Tribunale rilevato l'impossibilità, allo stato, di formulare un giudizio di piena affidabilità del detenuto, considerata la commissione, in epoca recente e non appena conclusa la precedente carcerazione, di nuove condotte di rilevanza penale e tenuto conto, soprattutto, dei precedenti comportamenti trasgressivi delle prescrizioni impostegli, anche in ambito comunitario, indicativi di una chiara difficoltà di autocontrollo, particolarmente significativa rispetto a una misura, come la detenzione domiciliare, fondata sulla autodisciplina del sottoposto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38100/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Perrone; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la decisione di rigettare l'istanza di detenzione domiciliare, che non avrebbe tenuto conto della presenza di una serie di indicatori predittivi favorevoli (la risalenza temporale della maggior parte dei precedenti, lo svolgimento di un'attività lavorativa saltuaria e la percezione del reddito di cittadinanza, idoneo a garantirgli una stabile fonte di reddito lecito, la disponibilità di un'abitazione presso la quale avrebbe già fruito di altra misura); ritenuto che tali censure non siano ammesse in sede di legittimità, in quanto chiaramente rivalutative dell'apprezzamento compiuto dall'ordinanza impugnata con motivazione congrua e logica, avendo il Tribunale rilevato l'impossibilità, allo stato, di formulare un giudizio di piena affidabilità del detenuto, considerata la commissione, in epoca recente e non appena conclusa la precedente carcerazione, di nuove condotte di rilevanza penale e tenuto conto, soprattutto, dei precedenti comportamenti trasgressivi delle prescrizioni impostegli, anche in ambito comunitario, indicativi di una chiara difficoltà di autocontrollo, particolarmente significativa rispetto a una misura, come la detenzione domiciliare, fondata sulla autodisciplina del sottoposto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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permesso di domicilio motivi soggettivi successivi alla fuga motivo rilevante d'asilo aiuto a domicilio domicilio fisso rinnovo del permesso di dimora
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE ANDREA nato a ROMA il 13/01/1973 avverso l'ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Perrone; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la decisione di rigettare l'istanza di detenzione domiciliare, che non avrebbe tenuto conto della presenza di una serie di indicatori predittivi favorevoli (la risalenza temporale della maggior parte dei precedenti, lo svolgimento di un'attività lavorativa saltuaria e la percezione del reddito di cittadinanza, idoneo a garantirgli una stabile fonte di reddito lecito, la disponibilità di un'abitazione presso la quale avrebbe già fruito di altra misura); ritenuto che tali censure non siano ammesse in sede di legittimità, in quanto chiaramente rivalutative dell'apprezzamento compiuto dall'ordinanza impugnata con motivazione congrua e logica, avendo il Tribunale rilevato l'impossibilità, allo stato, di formulare un giudizio di piena affidabilità del detenuto, considerata la commissione, in epoca recente e non appena conclusa la precedente carcerazione, di nuove condotte di rilevanza penale e tenuto conto, soprattutto, dei precedenti comportamenti trasgressivi delle prescrizioni impostegli, anche in ambito comunitario, indicativi di una chiara difficoltà di autocontrollo, particolarmente significativa rispetto a una misura, come la detenzione domiciliare, fondata sulla autodisciplina del sottoposto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d