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Ordinanza — n. 38099/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible because the appellant validly waived the right to appeal after filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38099/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Andrea Larosa inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant had validly renounced the right to pursue the appeal after initiating the proceedings, as evidenced by his declaration in the case files. Consequently, the court rejected the request to overturn the lower court's decision and imposed financial penalties on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant validly renounces the right to appeal after filing the initial request.

Parole chiave

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valid renunciation of appeal inadmissibility of appeal waiver of procedural rights Corte di Cassazione procedural costs award condono delle spese procedurali rinuncia al reddito ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROSA ANDREA (CUI 01GDCIO) nato a GENOVA il 30/07/1977 avverso la sentenza del 06/04/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA(dato avviso alle p&-In udita a re a21one svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Jr- Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Larosa; rilevato che il ricorrente, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, vi ha validamente rinunciato (v. dichiarazione in atti); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/