Italian court dismisses appeal claiming translation of detained defendant was unnecessary for plea agreement hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Guido Sparandeo's appeal inadmissible de plano regarding the lack of translation for a plea agreement hearing. The defense argued the detained defendant needed translation to participate, but the court found no explicit request for attendance was made. Consequently, the court ruled that no obligation to translate existed and dismissed the procedural violation claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When a detained defendant does not explicitly request to attend a hearing for a negotiated sentence, the court is not obligated to provide translation services, and appeals based on this omission are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARANDEO GUIDO nato a BENEVENTO il 03/03/1975 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle par—i7 udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Guido Sparandeo; rilevato che il ricorso ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con esso, la difesa ha dedotto violazione della legge processuale in relazione alla mancata traduzione dell'imputato detenuto al fine di consentirgli la partecipazione all'udienza; ritenuto, da un lato, che Corte di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01), che hanno riguardato la misura della pena e della sua riduzione, ritenuta congrua e intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni; ritenuto che, in ogni caso, la questione processuale posta è manifestamente infondata, dal momento che non risulta in alcun modo formulata, da parte dell'imputato detenuto o del suo difensore, una richiesta di partecipare all'udienza, tale non potendo interpretarsi la richiesta di applicazione di una pena concordata, di tal che non sussisteva, nella specie, alcun obbligo di disporne la traduzione; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così de