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Ordinanza — n. 38095/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38095/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38095/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTONZE CLAUDIO nato a NOVOLI il 04/12/1960 avverso l'ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Centonze; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la decisione di rigettare l'istanza di detenzione domiciliare sul presupposto che sia necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, laddove la situazione del detenuto non sarebbe suscettibile di evoluzione quanto ai rapporti con il contesto socio-familiare esterno; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo l'ordinanza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione, fondata sull'impossibilità, allo stato, di formulare un giudizio di affidabilità del detenuto, considerata la commissione, in epoca recente, di condotte di rilevanza penale analoghe a quelle per cui è condanna, alla necessità di portare avanti un'attività di osservazione della personalità ancora in corso e all'assenza di notizie certe sulla situazione alloggiativa, profilo quest'ultimo, di rilevanza primaria in rapporto alla natura della misura richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38095/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Centonze; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la decisione di rigettare l'istanza di detenzione domiciliare sul presupposto che sia necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, laddove la situazione del detenuto non sarebbe suscettibile di evoluzione quanto ai rapporti con il contesto socio-familiare esterno; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo l'ordinanza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione, fondata sull'impossibilità, allo stato, di formulare un giudizio di affidabilità del detenuto, considerata la commissione, in epoca recente, di condotte di rilevanza penale analoghe a quelle per cui è condanna, alla necessità di portare avanti un'attività di osservazione della personalità ancora in corso e all'assenza di notizie certe sulla situazione alloggiativa, profilo quest'ultimo, di rilevanza primaria in rapporto alla natura della misura richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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proroga della carcerazione espulsione mantenimento della carcerazione preventiva soggiorno ininterrotto controllo periodico della detenzione rinnovo del permesso di dimora mantenimento della carcerazione di sicurezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTONZE CLAUDIO nato a NOVOLI il 04/12/1960 avverso l'ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Centonze; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la decisione di rigettare l'istanza di detenzione domiciliare sul presupposto che sia necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, laddove la situazione del detenuto non sarebbe suscettibile di evoluzione quanto ai rapporti con il contesto socio-familiare esterno; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo l'ordinanza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione, fondata sull'impossibilità, allo stato, di formulare un giudizio di affidabilità del detenuto, considerata la commissione, in epoca recente, di condotte di rilevanza penale analoghe a quelle per cui è condanna, alla necessità di portare avanti un'attività di osservazione della personalità ancora in corso e all'assenza di notizie certe sulla situazione alloggiativa, profilo quest'ultimo, di rilevanza primaria in rapporto alla natura della misura richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis