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Ordinanza — n. 38094/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding defense substitution without specific justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38094/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo De Martino's appeal inadmissible de plano. The defense argued that the trial judge should have deferred the hearing due to a professional conflict, but failed to explain why the defense attorney could not be replaced. The court ruled that without specific reasons justifying the inability to substitute the defense counsel, the request for deferral was properly rejected, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible de plano when the second-instance court correctly applied jurisprudence requiring a defense attorney to explicitly state reasons for not being replaceable upon a request for deferral due to professional commitments.

Parole chiave

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inadmissibility de plano defense attorney substitution professional conflict procedural violation Cassation appeal revoca della sospensione condizionale revoca dell'opposizione revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO VINCENZO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 31/10/1983 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo De Martino; rilevato che con esso la difesa ha dedotto la violazione di legge processuale per avere il Giudice dell'esecuzione provveduto nel merito sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale nonostante la richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore di fiducia dell'interessato, motivata con un concomitante impegno professionale; ritenuto che la Corte di secondo grado, nel respingere la richiesta formulata nell'interesse di De Martino, ha correttamente richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in caso di richiesta di differimento per concorrenti impegni professionali, il difensore, oltre a dover prospettare tempestivamente la situazione di impedimento, è tenuto a esplicitare le ragioni per le quali egli non possa farsi sostituire nell'altro procedimento (così Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 - 01): profilo, questo, con il quale il ricorso non si è confrontato, non essendo stata dedotta, sia al momento della richiesta, sia in occasione della presente impugnazione, alcuna specifica ragione che non consentisse la sostituzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deci