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Ordinanza — n. 38091/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38091/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA PASQUALE nato a PALERMO il 26/04/1986 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 31)- Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Ferrara; rilevato che esso deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38091/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Ferrara; rilevato che esso deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata reato di coazione abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la tranquillità pubblica ragione di polizia braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA PASQUALE nato a PALERMO il 26/04/1986 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 31)- Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Ferrara; rilevato che esso deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., per non avere i Giudici di merito compiuto una corretta applicazione delle disposizioni in materia di prova indiziaria in relazione alle violazioni ascritte all'imputato e per non avere valutato la effettiva offensività delle stesse; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della recidiva reiterata specifica; ritenuto, quanto al primo motivo, che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo la Corte di appello offerto adeguata motivazione in relazione alle ragioni del giudizio di responsabilità, fondato sull'accertamento compiuto dalle Forze dell'ordine, che avevano ripetutamente suonato al campanello dell'abitazione dell'imputato, rilevando come esso fosse perfettamente funzionante ed avendo la sentenza riconosciuto la concreta offensività della condotta, tanto da ritenere non sussistente, come appresso si dirà, la particolare tenuità del fatto; ritenuto, altresì, quanto al secondo motivo, che la Corte di appello abbia congruamente motivato in ordine alla mancata applicazione della suddetta causa di non punibilità, tenuto conto dell'abitualità della condotta suggerita dai precedenti specifici o comunque della stessa indole (come l'evasione) e delle pressanti esigenze di controllo del soggetto legate alla commissione di reati suscettibili di reiterazione, per le loro caratteristiche, proprio in orario notturno; ritenuto, infine, che anche rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva, il relativo giudizio sia stato adeguatamente motivato attraverso il non illogico riferimento a una più accentuata pericolosità soggettiva conseguente alla commissione di un nuovo reato dopo la condanna per numerose violazioni anche gravi della legge penale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle amm