Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding general mitigating circumstances due to prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize general mitigating circumstances based on his cooperative attitude, youth, and lack of prior formal convictions. The court rejected this, noting the lower court adequately addressed the issue by weighing the appellant's negative personality assessment against his two specific prior convictions, which outweighed the mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595, c. 1, n. 1 c.p.; Art. 19 c.p.: The appellate court is not required to provide an exhaustive analysis of all mitigating circumstances deduced by the defense; it suffices to base its decision on the most relevant factors within its discretionary appreciation, particularly when specific prior convictions negatively impact the personality assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGUTTI GIROLAMO nato a BISCEGLIE il 06/10/1998 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Girolamo Margutti; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per vizio della motivazione, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la relativa richiesta difensiva aveva fondato sull'atteggiamento pienamente collaborativo assunto dall'imputato nei confronti degli inquirenti, con la sua giovane età e con la condizione di formale incensuratezza dello stesso; ritenuto che le relative doglianze siano manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata dato conto, con motivazione adeguata, della relativa decisione, fondata sulla negativa valutazione di personalità dell'imputato in ragione del duplice precedente specifico risultante a suo carico e non essendo richiesto al giudice di merito, per consolidata giurisprudenza di legittimità, una analitica disamina di tutte le circostanze eventualmente dedotte dall'imputato per giustificare la applicazione della misura di favore, ben potendo la relativa motivazione basarsi su quelle ritenute più rilevanti nell'ambito del discrezionale apprezzamento al medesimo riservato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso