Recourse dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges regarding recidivism and general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Michele Forzano inadmissible, rejecting his claims regarding excessive sentencing and the lack of general mitigating circumstances. The court found the lower court's reasoning sound, noting that the mandatory increase for recidivism was justified by numerous prior convictions and the defendant's personality was negatively assessed based on similar history. Consequently, the appeal was dismissed, and Forzano was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the challenged sentencing decisions are manifestly unfounded, as the lower court provided congruous and logical reasoning based on established criminal history and the defendant's negative personality profile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORZANO MICHELE nato a CATANIA il 13/05/1982 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Michele Forzano; rilevato che, con due distinti motivi, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, l'eccessiva entità della pena conseguente alla ritenuta applicazione della circostanza aggravante della recidiva e, al contempo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, delle relative decisioni, fondate, quanto alla recidiva, sulla obbligatorietà dell'entità dell'aumento una volta applicata l'aggravante in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali, nonché, quanto alle attenuanti generiche, sulla valutazione assolutamente negativa della personalità dell'imputato, ancora una volta fondata sui plurimi e gravi precedenti, anche specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i