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Sentenza — n. 38087/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38087/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA ROBERTO nato a CATANIA il 16/03/1978 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Th n premesso che Roberto Zappalà è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Catania, alla pena di 8 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 75, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso per cassazione, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto contestato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e all'entità del trattamento sanzionatorio; ritenuto che, effettivamente, la recidiva applicata all'imputato non era stata, in realtà, contestata che, pertanto, il ricorso non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 38087/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso per cassazione, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto contestato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e all'entità del trattamento sanzionatorio; ritenuto che, effettivamente, la recidiva applicata all'imputato non era stata, in realtà, contestata che, pertanto, il ricorso non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente ritardo ingiustificato dell'azione penale procedura di revisione penale inadempimento reiterato termine di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
159 del 2011; letto il ricorso per cassazione, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto contestato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA ROBERTO nato a CATANIA il 16/03/1978 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Th n premesso che Roberto Zappalà è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Catania, alla pena di 8 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 75, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso per cassazione, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto contestato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e all'entità del trattamento sanzionatorio; ritenuto che, effettivamente, la recidiva applicata all'imputato non era stata, in realtà, contestata che, pertanto, il ricorso non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v.

Sez. U, n. 32 del 22/01/2000, De Luca, Rv. 217266-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01); rilevato, indi, che l'ultima delle violazioni ascritte all'imputato risulta commessa in data 10/07/2015 e che, pertanto, il reato deve reputarsi ormai prescritto, per decorso del relativo termine, al netto delle interruzioni e della sospensione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di Covid; ritenuto che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato contestato è estinto per prescrizione;

PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così