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Ordinanza — n. 38085/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38085/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38085/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUHIR OUADIE nato il 22/04/1977 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Ouadie Zouhir; rilevato che, con l'unico motivo, esso censura, per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancata verifica dell'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancata enunciazione delle prove che avrebbero fondato il giudizio di responsabilità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto non correlato al contenuto della motivazione, nella quale era stato evidenziato che, in sede di appello, la difesa dell'imputato, senza contestare il giudizio di responsabilità, aveva censurato unicamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38085/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Ouadie Zouhir; rilevato che, con l'unico motivo, esso censura, per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancata verifica dell'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancata enunciazione delle prove che avrebbero fondato il giudizio di responsabilità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto non correlato al contenuto della motivazione, nella quale era stato evidenziato che, in sede di appello, la difesa dell'imputato, senza contestare il giudizio di responsabilità, aveva censurato unicamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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difetto di motivazione motivi di cassazione scemata imputabilità punibilità irresponsabilità circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen., la mancata verifica dell'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUHIR OUADIE nato il 22/04/1977 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Ouadie Zouhir; rilevato che, con l'unico motivo, esso censura, per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancata verifica dell'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancata enunciazione delle prove che avrebbero fondato il giudizio di responsabilità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto non correlato al contenuto della motivazione, nella quale era stato evidenziato che, in sede di appello, la difesa dell'imputato, senza contestare il giudizio di responsabilità, aveva censurato unicamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il