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Ordinanza — n. 38081/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed inadmissibly due to lack of a qualified defense attorney's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38081/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the interested party rather than by a qualified defense attorney. The procedural defect violated specific articles of the Code of Criminal Procedure requiring representation by a member of the special bar. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney special bar procedural defect de plano Cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALLA ADRIATIK (CUI 01TGK1)) nato il 20/11/1980 avverso l'ordinanza del 20/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAtdato avviso alle parti; ‘), udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Adriatik Saila; rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/0