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Ordinanza — n. 38080/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38080/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38080/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTONE GIUSEPPE nato a CATANIA il 23/09/1987 avverso la sentenza del 24/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAt dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Pistone; rilevato che lo stesso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per violazione di legge in ordine all'erronea qualificazione giuridica del fatto, senza però articolare i relativi profili di censura, che non sono stati neanche abbozzati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38080/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per violazione di legge in ordine all'erronea qualificazione giuridica del fatto, senza però articolare i relativi profili di censura, che non sono stati neanche abbozzati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale censura formulata in modo carente esame delle censure formali indennità di patrocinio prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTONE GIUSEPPE nato a CATANIA il 23/09/1987 avverso la sentenza del 24/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAt dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Pistone; rilevato che lo stesso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per violazione di legge in ordine all'erronea qualificazione giuridica del fatto, senza però articolare i relativi profili di censura, che non sono stati neanche abbozzati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 13/0