Cassation court dismisses appeals regarding lack of acquittal reasons in a conciliation settlement case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Iuliano Raffaele and Antonietta Troisi inadmissible de plano. The defendants argued that the Second Instance Court failed to justify the acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that when a 'concordato in appello' is accepted, the second instance court is not required to provide reasons for acquittal if the penalty reduction aligns exactly with the negotiated terms, leaving no room for further contestation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a second instance court accepts a conciliation agreement regarding the penalty, it is not required to provide reasons for acquittal under Article 129 if the agreed reduction is fully implemented, rendering further legal challenges inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IULIANO RAFFAELE nato a BENEVENTO il 20/06/1990 TROISI ANTONIETTA nato a BENEVENTO il 02/01/1998 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ldato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti nell'interesse di Raffaele Iuliano e Antonietta Troisi; rilevato che i ricorsi hanno ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con essi, la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la Corte di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di "concordato in appello", non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01), che hanno riguardato la misura della pena e della sua riduzione, ritenuta congrua e intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni; considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deci