Ordinanza — n. 38077/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKRAM WASEEM nato il 21/09/1987 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Wassem Akram; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38077/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Wassem Akram; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKRAM WASEEM nato il 21/09/1987 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Wassem Akram; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/