Ordinanza — n. 38076/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAPI TIMOLEO nato il 24/04/1983 avverso la sentenza del 13/01/2023 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOtlato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Timoleo Arapi; Rilevato che lo stesso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per vizio di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. e, dunque, per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38076/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per vizio di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. e, dunque, per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAPI TIMOLEO nato il 24/04/1983 avverso la sentenza del 13/01/2023 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOtlato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Timoleo Arapi; Rilevato che lo stesso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per vizio di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. e, dunque, per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il