Ordinanza — n. 38075/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOLI ENRICO nato a BUSALLA il 22/06/1967 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Enrico Noli; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione presentata nell'interesse di Noli - sia stato articolato a partire da censure non consentite in sede di legittimità, essendo state reiterate doglianze, afferenti alla dimidiata capacità a testimoniare di Giancarlo Bondanza accertata dal dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38075/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOLI ENRICO nato a BUSALLA il 22/06/1967 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Enrico Noli; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione presentata nell'interesse di Noli - sia stato articolato a partire da censure non consentite in sede di legittimità, essendo state reiterate doglianze, afferenti alla dimidiata capacità a testimoniare di Giancarlo Bondanza accertata dal dott.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOLI ENRICO nato a BUSALLA il 22/06/1967 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Enrico Noli; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione presentata nell'interesse di Noli - sia stato articolato a partire da censure non consentite in sede di legittimità, essendo state reiterate doglianze, afferenti alla dimidiata capacità a testimoniare di Giancarlo Bondanza accertata dal dott.
Rocco, che erano state già adeguatamente valutate in sede di merito, ove la Corte di appello ha sottolineato, con puntuale e concludente argomentazione, che il nuovo accertamento compiuto in altro procedimento era stato in realtà effettuato ben due anni dopo i fatti per cui Noli era stato condannato, sicché le relative conclusioni non potevano essere automaticamente trasposte nel giudizio in cui Bondanza aveva reso la sua decisiva testimonianza; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso