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Ordinanza — n. 38074/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38074/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38074/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Chi xu è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La particolare tenuità del fatto non risulta chiesta al Tribunale. Inoltre, il ricorso risulta oltremodo generico non specifica le ragioni di fatto e di diritto per la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Regesto Legislator

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art. 593 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38074/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La particolare tenuità del fatto non risulta chiesta al Tribunale. Inoltre, il ricorso risulta oltremodo generico non specifica le ragioni di fatto e di diritto per la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Parole chiave

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sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile ammenda sanzione sostitutiva pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 593 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHI XU nato il 09/05/1984 avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Chi xu è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La particolare tenuità del fatto non risulta chiesta al Tribunale. Inoltre, il ricorso risulta oltremodo generico non specifica le ragioni di fatto e di diritto per la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2