Ordinanza — n. 38071/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Palmieri Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Giovanni Folchino, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, al momento della presentazione dell'impugnazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38071/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Palmieri Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Giovanni Folchino, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, al momento della presentazione dell'impugnazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI GIUSEPPE nato a POZZUOLI il 12/03/1971 avverso la sentenza del 06/11/2014 del TRIBUNALE di NAPOLIdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Palmieri Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata.
2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Giovanni Folchino, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, al momento della presentazione dell'impugnazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/0