Ordinanza — n. 38068/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIVONA GIANFRANCO nato a MAZARA DEL VALLO il 01/05/1984 avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; Il ricorso pertanto risulta inammissibile per rinuncia al ricorso (Art. 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38068/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIVONA GIANFRANCO nato a MAZARA DEL VALLO il 01/05/1984 avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente Bivona Gianfranco ha rinunciato al ricorso.
2. Il ricorso pertanto risulta inammissibile per rinuncia al ricorso (Art. 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/20