Cassation appeal dismissed because the defense lawyer was not registered in the special Cassation barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney was not registered in the special barroll required for this court. The appellant, Guerriero Giovanni, had filed an appeal against a lower court judgment represented by Avv. Olga Coda, who lacked the specific registration mandated by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay fines and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the defense counsel is not registered in the special barroll established for this court, resulting in the imposition of fines and procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 01/12/1965 avverso la sentenza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Guerriero Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata.
2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Olga Coda, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0