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Ordinanza — n. 38062/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal due to plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38062/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Francesco Ciappina, voluntarily renounced the lawsuit. The procedural outcome resulted in the dismissal of the request and a fine of 500 euros imposed on the appellant. Consequently, the appellant was ordered to pay the court costs and the fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the appellant voluntarily renounces the request, thereby terminating the procedural action without judicial review of the merits.

Parole chiave

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voluntary renunciation of appeal inadmissibility of criminal appeal withdrawal of lawsuit procedural termination court costs and fines condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.
Il ricorso pertanto risulta inammissibile per rinuncia al ricorso (Art. 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAPPINA FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 25/03/1978 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente Ciappina Francesco ha rinunciato al ricorso.

2. Il ricorso pertanto risulta inammissibile per rinuncia al ricorso (Art. 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/20