Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal criticism against the lower court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Davide Carabetta inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued against the first and second instance judgments regarding his liability for tax crimes and sentencing, but failed to provide specific legal critiques of the lower courts' reasoning. The court ruled that the factual assessment of document destruction and the resulting tax evasion were adequately motivated and thus unassailable in a cassation proceeding, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay fines and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, d. Igs. 74/2000; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it reiterates grounds already rejected in the second instance without specific legal criticism, as factual assessments of tax evasion based on document destruction are unassailable if adequately motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARABETTA DAVIDE nato a CANTU il 11/01/1981 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Carabetta Davide è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 10, d. Igs. 74/2000 poiché egli non ha esibito la documentazione e, : i eís configurandosi il dolo richiesto dalla norma in relazione alla ricostruzion~a del suo volume di affari dalle fatture rinvenute presso gli utilizzatori (incrocio dei dati fiscali).
Si tratta di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato come nel caso in giudizio. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).
Del resto, questa Corte di Cassazione ha ritenuto che: «In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante. (Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012 - dep. 21/09/2012, Pmt in proc. Pratesi, Rv. 25336501).
2. Anche il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La sentenza motiva adeguatamente, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando che la condotta di occultamento o di distruzione delle scritture contabili è risultata totale (gravità del fatto). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen