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Ordinanza — n. 38059/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38059/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38059/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Ermatchkova Evguenia è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputata deve ritenersi responsabile della violazione dell'art. 659 cod. pen. come emergente dalle convergenti dichiarazioni testimoniali. Inoltre, la stessa non risulta meritevole delle circostanze attenuanti generiche in quanto non sussistono elementi positivi di valutazione e tenuto conto della reiterazione e della durata delle condotte. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatt ---'7-gcranto-a-~loksenza reali motivi di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 593 cod. proc. pen, art. 659 cod. pen; Ordinanza — n. 38059/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputata deve ritenersi responsabile della violazione dell'art. 659 cod. pen. come emergente dalle convergenti dichiarazioni testimoniali. Inoltre, la stessa non risulta meritevole delle circostanze attenuanti generiche in quanto non sussistono elementi positivi di valutazione e tenuto conto della reiterazione e della durata delle condotte. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatt ---'7-gcranto-a-~loksenza reali motivi di legittimità.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena criminalità persistente motivi di cassazione guida recidiva in stato di ebbrezza revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 593 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen.
art. 659 cod. pen
La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputata deve ritenersi responsabile della violazione dell'art. 659 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMATCHKOVA EVGUENIA nato a KALINIGRAD( RUSSIA) il 16/03/1975 avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Ermatchkova Evguenia è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputata deve ritenersi responsabile della violazione dell'art. 659 cod. pen. come emergente dalle convergenti dichiarazioni testimoniali. Inoltre, la stessa non risulta meritevole delle circostanze attenuanti generiche in quanto non sussistono elementi positivi di valutazione e tenuto conto della reiterazione e della durata delle condotte. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatt ---'7-gcranto-a-~loksenza reali motivi di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il