Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38055/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances and drug trafficking leniency as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marotta Luciano inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances and the specific leniency for drug trafficking under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court ruled that the appellate judgment was adequately motivated, legally sound, and that the denial of these mitigating factors was a valid calculation element rather than a violation of law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis c.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: The refusal to grant the prevalence of generic mitigating circumstances is not a violation of law when the imposed sentence exceeds the statutory minimum, and the denial of specific leniency for drug trafficking constitutes a valid exercise of judicial discretion in the absence of contradictory evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances drug trafficking leniency appeal inadmissibility statutory minimum penalty judicial discretion review attenuazione della pena entità del torto morale cosa generica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis c.p.
Il ricorso proposto da Marotta Luciano risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sul mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, primo comma, n.
Art. 62, n. 4 c.p.
Il ricorso proposto da Marotta Luciano risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sul mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, primo comma, n.
Art. 616 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627
(Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA LUCIANO nato a NAPOLI il 22/08/1970 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Marotta Luciano risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sul mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.; inoltre, il ricorso è generico. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, e con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione, relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, rilevando come la pena irrogata risulta congrua alla modalità della condotta e alla gravità dei fatti.

Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

Per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. la Corte di appello evidenzia la natura e quantità dei materiali trattati dal ricorrente e il lucro eventualmente ricavabile nonché la non occasionalità della condotta; si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in i sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata e il ricorso non si confronta con la motivazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen