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Sentenza — n. 38054/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment as crime extinguished by prescription due to prior default declaration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment without remittal, ruling the crime extinguished by prescription. The appellant, Giuseppe Nola, was declared in default in the first instance, triggering specific notification rights under Article 15-bis of Law No. 67/2014. The court held that since no irreperibility decrees were issued, the procedural suspension periods did not apply, leading to the conclusion that the statute of limitations had expired.

Regesto Legislator

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Art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67; The crime is extinguished by prescription when the defendant was declared in default and no irreperibility decrees were issued, thereby preventing the application of procedural suspension periods.

Parole chiave

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prescription of crimes default declaration irreperibility decrees statute of limitations criminal procedure suspension procedimento in contumacia oltraggio alla corte violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67
67, non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace, dal momento che gli stessi ai sensi dell'art. 15-bis della citata legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23271 del 29/04/2015 - Talarico
Sez. 5, n. 34180 del 17/02/2016 - Golemi
Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017 - Ussia e altro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: NOLA GIUSEPPE nato a SALA CONSILINA il 08/03/1968 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato .i-.elati_varia-e1Ù:6 e la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. Il ricorrente era stato dichiarato contumace, come risulta dalla sentenza di primo grado. «In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni degli artt. 420-bis e quater, introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace, dal momento che gli stessi ai sensi dell'art. 15-bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti» (Sez. 3, n. 23271 del 29/04/2015 - dep. 29/05/2015, Talarico, Rv. 26365201; vedi anche Sez. 5, n. 34180 del 17/02/2016 - dep. 03/08/2016, Golemi, Rv. 26765501).

Nel caso in giudizio l'imputato era\ stato dichiarato contumace e, quindi, QA.AxAAa) aveva diritto alla notificaVdell'estratto contumaciale, in relazione alla disposizione dell'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014. Non risultano infatti emessi decreti di irreperibilità («In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità» Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017 - dep. 26/04/2017, Ussia e altro, Rv. 27021601).

Il reato, pertanto, risulta prescritto, anche considerando i periodi di sospensione della prescrizione (per giorni 239)

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. C