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Ordinanza — n. 38053/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of qualified defense counsel signature per new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38053/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for personal submission, but the court applied the mandatory requirement introduced by Law 103/2017 to Art. 613 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal appeals against any judicial decision must be signed by defense attorneys registered in the special roll of the Court of Cassation; personal signature by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense counsel special roll registration Law 103 2017 amendment procedural costs fine difetto di legittimazione del ministero pubblico ricorso straordinario per nullità violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, Campisi Nicolò) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, Campisi Nicolò) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI NICOLO nato a PALAGONIA il 03/03/1951 avverso la sentenza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avp.sn to alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, Campisi Nicolò) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/