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Ordinanza — n. 38050/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38050/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Cioli Davide è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per i reati di cui all'art. 10 e 5, d. Igs. 74/2000, unificati con la continuazione. Il ricorso è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione e una violazione di legge della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38050/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per i reati di cui all'art. 10 e 5, d. Igs. 74/2000, unificati con la continuazione. Il ricorso è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione e una violazione di legge della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

Parole chiave

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violazione dell'obbligo di informare produzione tardiva di documenti reticenza dolosa dei difetti documenti mancanti omissione del ministero pubblico difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOLI DAVIDE nato a BRESCIA il 29/09/1986 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Cioli Davide è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per i reati di cui all'art. 10 e 5, d. Igs. 74/2000, unificati con la continuazione. Il ricorso è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione e una violazione di legge della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). L'anno in considerazione, infatti, è solo il 2016, e l'imputato non consegnava alla RG. la documentazione fiscale obbligatoria e non presentava la relativa dichiarazione dei redditi.

Il reato più grave è stato ritenuto quello di cui all'art. 10, d. Igs. 74 del 2000; la consumazione dello stesso è stata individuata al 17 settembre 2020 (reato permanente) con applicazione del minimo edittale vigente al momento della consumazione del reato; su questi aspetti il ricorso non si confronta.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.