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Ordinanza — n. 37970/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37970/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37970/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASTARELLA DIEGO nato a NAPOLI il 24/06/1971 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che il ricorso si risolve in definitiva nel sostenere che la commissione di ripetute violazioni disciplinari non è di ostacolo alla concessione del beneficio, deduzione che, però, non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata che osserva che da esse si ricava la mancata piena adesione all'opera rieducativa in corso, che sarebbe illogico desumere dalla mera mancata proroga del regime detentivo speciale dell'art. 41-bis ord. pen., per la quale non è necessaria la piena adesione del condannato all'opera rieducativa in corso ma solo la cessazione dei gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica che avevano determinato l'applicazione del regime speciale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37970/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che il ricorso si risolve in definitiva nel sostenere che la commissione di ripetute violazioni disciplinari non è di ostacolo alla concessione del beneficio, deduzione che, però, non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata che osserva che da esse si ricava la mancata piena adesione all'opera rieducativa in corso, che sarebbe illogico desumere dalla mera mancata proroga del regime detentivo speciale dell'art. 41-bis ord. pen., per la quale non è necessaria la piena adesione del condannato all'opera rieducativa in corso ma solo la cessazione dei gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica che avevano determinato l'applicazione del regime speciale;

Parole chiave

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assistenza riabilitativa recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale esenzione dalla pena revisione delle prestazioni d'invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASTARELLA DIEGO nato a NAPOLI il 24/06/1971 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che il ricorso si risolve in definitiva nel sostenere che la commissione di ripetute violazioni disciplinari non è di ostacolo alla concessione del beneficio, deduzione che, però, non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata che osserva che da esse si ricava la mancata piena adesione all'opera rieducativa in corso, che sarebbe illogico desumere dalla mera mancata proroga del regime detentivo speciale dell'art. 41-bis ord. pen., per la quale non è necessaria la piena adesione del condannato all'opera rieducativa in corso ma solo la cessazione dei gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica che avevano determinato l'applicazione del regime speciale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2