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Ordinanza — n. 37969/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37969/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37969/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA PATRIK nato il 02/04/1987 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; uuk Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca nei confronti di Patrick Berisha dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto con ordinanza in data 29 marzo 2022 dello stesso Tribunale di sorveglianza; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alle ragioni della revoca, senza valutare l'andamento complessivo della misura; rilevato che l'ordinanza ha dato conto delle plurime violazioni delle prescrizioni connesse alla misura e alla accertata positività a sostanza stupefacente; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inaimmissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibiltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37969/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; uuk Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca nei confronti di Patrick Berisha dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto con ordinanza in data 29 marzo 2022 dello stesso Tribunale di sorveglianza; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alle ragioni della revoca, senza valutare l'andamento complessivo della misura; rilevato che l'ordinanza ha dato conto delle plurime violazioni delle prescrizioni connesse alla misura e alla accertata positività a sostanza stupefacente; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inaimmissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibiltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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test sul consumo di droga revoca della sospensione condizionale sottrazione alla prova del sangue provvedimento sanitario d'integrazione proroga della misura terapeutica allontanamento nonostante motivi di salute
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA PATRIK nato il 02/04/1987 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; uuk Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca nei confronti di Patrick Berisha dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto con ordinanza in data 29 marzo 2022 dello stesso Tribunale di sorveglianza; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alle ragioni della revoca, senza valutare l'andamento complessivo della misura; rilevato che l'ordinanza ha dato conto delle plurime violazioni delle prescrizioni connesse alla misura e alla accertata positività a sostanza stupefacente; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inaimmissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibiltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2