Ordinanza — n. 37967/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZA ELGHAYBA (CUI 063E2Y1) nato il 16/05/1998 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore della parte civile; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono la rivalutazione delle evidenze probatbrie fatto (primo motivo sul giudizio di responSabilità) o da deduzioni meramente assertive che non introducono elementi di illogicità della decisione (secondo motivo sul trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37967/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZA ELGHAYBA (CUI 063E2Y1) nato il 16/05/1998 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore della parte civile; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono la rivalutazione delle evidenze probatbrie fatto (primo motivo sul giudizio di responSabilità) o da deduzioni meramente assertive che non introducono elementi di illogicità della decisione (secondo motivo sul trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023.