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Ordinanza — n. 37965/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37965/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37965/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANELLO ROCCO nato il 03/02/1961 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Rocco Anello avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione per omessa considerazione degli elementi posti a base del reclamo; ritenuto che il motivo è generico, in quanto non indica i temi rispetto ai quali ricorre il denunciato vizio di motivazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37965/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023.

Parole chiave

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criminalità persistente mantenimento della carcerazione di sicurezza mantenimento della carcerazione preventiva pericolo di reiterazione assenza di persecuzione controllo periodico della detenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANELLO ROCCO nato il 03/02/1961 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Rocco Anello avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione per omessa considerazione degli elementi posti a base del reclamo; ritenuto che il motivo è generico, in quanto non indica i temi rispetto ai quali ricorre il denunciato vizio di motivazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023.