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Ordinanza — n. 37962/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37962/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37962/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMOUCHI MOUNIR nato il 19/11/1968 avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 22 aprile 2021, con cui il Giudice di pace di Firenze aveva dichiarato Mounir Lamouchi colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso il 19 gennaio 2018, condannandolo alla pena di C 7.000 di ammenda, sostituita con l'espulsione; rilevato che il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - risultato tre procedimenti a carico dell'imputato per lo stesso fatto -; la violazione dell'art. 19 d.lvo n. 286/1998 essendo l'imputato convivente con cittadina italiana, circostanza ostativa all'espulsione; difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, non risultando altre sentenze irrevocabili sullo stesso fatto; ritenuto che gli altri motivi riguardano statuizioni che non sono state impugnate con l'atto di appello e che dunque non possono essere proposte con il ricorso per cassazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37962/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso il 19 gennaio 2018, condannandolo alla pena di C 7.000 di ammenda, sostituita con l'espulsione; rilevato che il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - risultato tre procedimenti a carico dell'imputato per lo stesso fatto -; la violazione dell'art. 19 d.lvo n. 286/1998 essendo l'imputato convivente con cittadina italiana, circostanza ostativa all'espulsione; difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, non risultando altre sentenze irrevocabili sullo stesso fatto; ritenuto che gli altri motivi riguardano statuizioni che non sono state impugnate con l'atto di appello e che dunque non possono essere proposte con il ricorso per cassazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinnovo del permesso di dimora ripetute violazioni del diritto degli stranieri soggiorno illegale allontanamento autorizzazione d'entrata ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
286/1998, commesso il 19 gennaio 2018, condannandolo alla pena di C 7.000 di ammenda, sostituita con l'espulsione; rilevato che il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMOUCHI MOUNIR nato il 19/11/1968 avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 22 aprile 2021, con cui il Giudice di pace di Firenze aveva dichiarato Mounir Lamouchi colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso il 19 gennaio 2018, condannandolo alla pena di C 7.000 di ammenda, sostituita con l'espulsione; rilevato che il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - risultato tre procedimenti a carico dell'imputato per lo stesso fatto -; la violazione dell'art. 19 d.lvo n. 286/1998 essendo l'imputato convivente con cittadina italiana, circostanza ostativa all'espulsione; difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, non risultando altre sentenze irrevocabili sullo stesso fatto; ritenuto che gli altri motivi riguardano statuizioni che non sono state impugnate con l'atto di appello e che dunque non possono essere proposte con il ricorso per cassazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio