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Ordinanza — n. 37960/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37960/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37960/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO RICCARDO nato a ROMA il 16/12/1995 avverso l'ordinanza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Riccardo Vitiello, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato in data memoria difensiva; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato la continuità temporale dei reati, l'omogeneità e ha travisato il dato relativo alla condizione di detenuto del ricorrente; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità, ed è generico quanto al denunciato travisamento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibidità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37960/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023.

Parole chiave

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reato continuato continuazione dell'esecuzione mantenimento della carcerazione preventiva principio della continuità proseguimento dell'erogazione delle prestazioni recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO RICCARDO nato a ROMA il 16/12/1995 avverso l'ordinanza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Riccardo Vitiello, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato in data memoria difensiva; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato la continuità temporale dei reati, l'omogeneità e ha travisato il dato relativo alla condizione di detenuto del ricorrente; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità, ed è generico quanto al denunciato travisamento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibidità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023.