Ordinanza — n. 37959/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA VITO nato a CROTONE il 22/01/1946 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15 ottobre 2020, con cui il Tribunale di Crotone aveva dichiarato Vito La I:orgia colpevole del reato di cui all'art.678 cod. pen., commesso il 29 dicembre 2018, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 100 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37959/2023 — snpen · Corte di Cassazione: • ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA VITO nato a CROTONE il 22/01/1946 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15 ottobre 2020, con cui il Tribunale di Crotone aveva dichiarato Vito La I:orgia colpevole del reato di cui all'art.678 cod. pen., commesso il 29 dicembre 2018, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 100 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione;
• ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 202