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Ordinanza — n. 37958/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because filed outside statutory time limits for post-amendment penalty appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37958/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific time limits established for challenging penalty applications following legislative amendments. The appellant argued that the general mitigation provisions were improperly applied, requesting a constitutional review of Article 12, paragraph 3-quater of Law 286/1998. The court ruled that since the appeal did not fall under the exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, the constitutional question raised was irrelevant and the appeal must be rejected.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications following legislative novations must comply with strict time limits; appeals filed outside these exceptions are inadmissible, rendering any associated constitutional questions irrelevant.

Parole chiave

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inadmissible appeal post-amendment penalty time limits constitutional question Code of Criminal Procedure contravvenzione alla legge sugli stranieri immigrazione clandestina allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
286/1998; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 12, comma 3-quater, d.lvo n. 286/1998
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., con conseguente non rilevanza della questione posta dal ricorso; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAGEH MOHAMED ELEMMAN TARABIA ELSAYED nato il 03/02/1977 avverso la sentenza del 05/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIAdato ay4fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Wageh Mohamed, imputato del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la pena di anni tre di reclusione ed C 680.000 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo violazione di legge nella commisurazione della pena in relazione alle riconosciute attenuanti generiche, sollecitando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità dell'art. 12, comma 3-quater, d.lvo n. 286/1998; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con conseguente non rilevanza della questione posta dal ricorso; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13