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Ordinanza — n. 37957/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37957/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37957/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDASSARRE ALIDA nato a GUAGNANO il 30/10/1953 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; n Rilevato che l'ordinanza impugnata ha, in accoglimento della richiesta presentata da Alida Baldassarre, disposto l'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la nullità del giudizio per omesso avviso al secondo difensore; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che parte ricorrente difetta di interesse all'impugnazione di provvedimento che ha accolto l'istanza della parte stessa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37957/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; n Rilevato che l'ordinanza impugnata ha, in accoglimento della richiesta presentata da Alida Baldassarre, disposto l'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la nullità del giudizio per omesso avviso al secondo difensore; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che parte ricorrente difetta di interesse all'impugnazione di provvedimento che ha accolto l'istanza della parte stessa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difensore di fiducia diritto a un difensore revoca dell'opposizione omissione del difensore allegazioni insufficientemente motivate omissione di soccorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDASSARRE ALIDA nato a GUAGNANO il 30/10/1953 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; n Rilevato che l'ordinanza impugnata ha, in accoglimento della richiesta presentata da Alida Baldassarre, disposto l'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la nullità del giudizio per omesso avviso al secondo difensore; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che parte ricorrente difetta di interesse all'impugnazione di provvedimento che ha accolto l'istanza della parte stessa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023