Ordinanza — n. 37956/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIERICHINI ANDREA nato a ROMA il 26/07/1971 avverso l'ordinanza del 22/04/2023 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il decreto impugnato ha respinto per manifesta infondatezza la richiesta, presentata da Andrea Chierichini, di scarcerazione per intervenuta prescrizione del reato in relazione al quale era stata inflitta la pena in esecuzione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge per essere il reato prescritto e in relazione alla nullità del giudizio di cognizione; ritenuto che il ricorso propone motivi non consentiti, trattandosi di questioni che riguardano il giudizio di merito e non proponibili al giudice dell'esecuzione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37956/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIERICHINI ANDREA nato a ROMA il 26/07/1971 avverso l'ordinanza del 22/04/2023 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il decreto impugnato ha respinto per manifesta infondatezza la richiesta, presentata da Andrea Chierichini, di scarcerazione per intervenuta prescrizione del reato in relazione al quale era stata inflitta la pena in esecuzione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge per essere il reato prescritto e in relazione alla nullità del giudizio di cognizione; ritenuto che il ricorso propone motivi non consentiti, trattandosi di questioni che riguardano il giudizio di merito e non proponibili al giudice dell'esecuzione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023.