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Ordinanza — n. 37955/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37955/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37955/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEVOLANI SAVERIO nato il 03/05/1985 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, perché il primo motivo non prende posizione sulle ragioni per cui la sentenza impugnata ha ritenuto di non riconoscere le attenuanti generiche (precedenti penali e mancanza di resipiscenza), introducendo circostanze soggettive riferite all'agente che avrebbero dovuto giustificare il beneficio (basso livello di scolarizzazione, depressione) autoriferite, e quindi in contrasto con il requisito dell'autosufficienza del ricorso, ed il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto inconferente con la motivazione della pronuncia impugnata, che ha correttamente evidenziato alla difesa del ricorrente che all'imputato è stato inflitto il minimo edittale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37955/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEVOLANI SAVERIO nato il 03/05/1985 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, perché il primo motivo non prende posizione sulle ragioni per cui la sentenza impugnata ha ritenuto di non riconoscere le attenuanti generiche (precedenti penali e mancanza di resipiscenza), introducendo circostanze soggettive riferite all'agente che avrebbero dovuto giustificare il beneficio (basso livello di scolarizzazione, depressione) autoriferite, e quindi in contrasto con il requisito dell'autosufficienza del ricorso, ed il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto inconferente con la motivazione della pronuncia impugnata, che ha correttamente evidenziato alla difesa del ricorrente che all'imputato è stato inflitto il minimo edittale;

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità motivi di cassazione pene condizionali allontanamento nonostante motivi di salute
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEVOLANI SAVERIO nato il 03/05/1985 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, perché il primo motivo non prende posizione sulle ragioni per cui la sentenza impugnata ha ritenuto di non riconoscere le attenuanti generiche (precedenti penali e mancanza di resipiscenza), introducendo circostanze soggettive riferite all'agente che avrebbero dovuto giustificare il beneficio (basso livello di scolarizzazione, depressione) autoriferite, e quindi in contrasto con il requisito dell'autosufficienza del ricorso, ed il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto inconferente con la motivazione della pronuncia impugnata, che ha correttamente evidenziato alla difesa del ricorrente che all'imputato è stato inflitto il minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. D .1', i) osITATA