Ordinanza — n. 37954/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANILI OSCAR nato a REGGIO EMILIA il 04/08/1980 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 26 ottobre 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato Oscar Fontanili colpevole del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, con munizioni, fatto commesso il 26 gennaio 2021, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed C 3.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza e della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, dato che con l'atto di appello non era stato impugnato il punto relativo al giudizio di penale responsabilità e che il secondo giudice ha dato motivazione, con riferimento ai parametri legali, della commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37954/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANILI OSCAR nato a REGGIO EMILIA il 04/08/1980 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 26 ottobre 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato Oscar Fontanili colpevole del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, con munizioni, fatto commesso il 26 gennaio 2021, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed C 3.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza e della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, dato che con l'atto di appello non era stato impugnato il punto relativo al giudizio di penale responsabilità e che il secondo giudice ha dato motivazione, con riferimento ai parametri legali, della commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANILI OSCAR nato a REGGIO EMILIA il 04/08/1980 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 26 ottobre 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato Oscar Fontanili colpevole del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, con munizioni, fatto commesso il 26 gennaio 2021, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed C 3.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza e della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, dato che con l'atto di appello non era stato impugnato il punto relativo al giudizio di penale responsabilità e che il secondo giudice ha dato motivazione, con riferimento ai parametri legali, della commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2