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Ordinanza — n. 37953/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37953/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37953/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINAFRA FRANCESCO nato a ORTA NOVA il 15/02/1970 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non i:;ono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, perché privi di qualsiasi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ed idonei in astratto, proprio per la mancanza di qualsiasi riferimento al caso concreto (con cui sono anche inconferenti, v. in particolare il riferimento ad una "imputata", mentre nel caso in esame l'imputato è un uomo, o alla età della stessa che dovrebbe essere assunto come indice di particolare tenuità e nel caso in esame si tratta di una persona nata nel 1970), ad essere spesi come motivi di ricorso contro qualsiasi sentenza di c:ondanna;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37953/2023 — snpen · Corte di Cassazione: in particolare il riferimento ad una "imputata", mentre nel caso in esame l'imputato è un uomo, o alla età della stessa che dovrebbe essere assunto come indice di particolare tenuità e nel caso in esame si tratta di una persona nata nel 1970), ad essere spesi come motivi di ricorso contro qualsiasi sentenza di c:ondanna;

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo cognizione del ricorso per cassazione assenza di caso di rigore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINAFRA FRANCESCO nato a ORTA NOVA il 15/02/1970 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non i:;ono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, perché privi di qualsiasi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ed idonei in astratto, proprio per la mancanza di qualsiasi riferimento al caso concreto (con cui sono anche inconferenti, v. in particolare il riferimento ad una "imputata", mentre nel caso in esame l'imputato è un uomo, o alla età della stessa che dovrebbe essere assunto come indice di particolare tenuità e nel caso in esame si tratta di una persona nata nel 1970), ad essere spesi come motivi di ricorso contro qualsiasi sentenza di c:ondanna;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 202