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Ordinanza — n. 37951/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37951/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37951/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: FERRARO FRANCESCO MASSIMILIANO nato a REGGIO EMILIA il 04/02/1991 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla circostanza che il coltello fosse o meno nella pronta disponibilità (primo motivo) o che le circostanze complessive dell'azione consentissero o meno di valutare l'episodio come connotato da lieve entità (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37951/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023.

Parole chiave

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minaccia non comprovata parità delle armi assunzione di prove a titolo cautelare censura dell'apprezzamento delle prove porto abusivo di armi oggetto pericoloso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: FERRARO FRANCESCO MASSIMILIANO nato a REGGIO EMILIA il 04/02/1991 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla circostanza che il coltello fosse o meno nella pronta disponibilità (primo motivo) o che le circostanze complessive dell'azione consentissero o meno di valutare l'episodio come connotato da lieve entità (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023.