Appeal dismissed as inadmissible due to lack of unified intent given six-month gap between crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a unified intent between two crimes, but the court emphasized that a six-month temporal gap makes it illogical to presume the second crime was planned at the time of the first. Consequently, the court upheld the original execution order based on established jurisprudence regarding the criteria for unified intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a significant temporal distance exists between offenses, the presumption of unified intent is rebutted, and the execution order stands if the judge found the second crime could not have been planned at the time of the first.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHRAOUI KHALID (CUI 04L25RS) nato il 30/10/1988 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale di sei mesi tra il primo ed il secondo reato non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il secondo non potesse essere stato programmato "almeno nelle sue linee essenziali";
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 20